Criteri ulteriori di naturalizzazione applicabili: «matrimonio con una persona svizzera»
Matrimonio stabile
Per poter ottenere una naturalizzazione agevolata, il suo matrimonio deve essere stabile, ossia integro e orientato al futuro. Non vi deve essere alcuna intenzione di separarsi o di divorziare. In linea di principio, i coniugi devono vivere insieme allo stesso indirizzo (sono possibili eccezioni giustificate in caso di motivi di salute o professionali).
Consulti il capitolo 4, paragrafo 421 del manuale
Integrazione riuscita
Per poter ottenere una naturalizzazione agevolata, deve soddisfare i seguenti criteri di integrazione:
1. Non ha esecuzioni non pagate.
2. Ha pagato le sue tassazioni definitive.
3. Non ha alcuna iscrizione nel casellario giudiziale.
4. Rispetta i valori della Costituzione federale.
5. Riesce a parlare (B1) e a scrivere (A2) in una lingua nazionale.
6. È finanziariamente indipendente.
7. Aiuta la sua famiglia a integrarsi in Svizzera.
8. Possiede delle conoscenze di base sulla Svizzera.
9. Partecipa alla vita sociale e culturale della Svizzera.
Consulti il capitolo 4, paragrafo 422/1 del manuale
Nessuna minaccia alla sicurezza interna o esterna della Svizzera
Per poter ottenere una naturalizzazione agevolata, non deve mettere in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Lei non era / è coinvolto e non sosteneva / sostiene attività legate a:
– terrorismo,
– estremismo violento,
– crimine organizzato,
– strutture mafiose,
– riciclaggio di denaro o
– spionaggio.
Consulti il capitolo 4, paragrafo 422/2 del manuale
Ho preso nota degli ulteriori requisiti per la naturalizzazioneFAQ – Domande ricorrenti
Devo dimostrare di possedere conoscenze linguistiche in una lingua nazionale svizzera pari almeno al livello di riferimento B1 per quanto riguarda le competenze orali e al livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa, per quanto riguarda le competenze scritte (art. 6 OCit). Tuttavia, i Cantoni possono richiedere livelli di competenze linguistiche più elevati. Per qualsiasi domanda relativa alle competenze linguistiche richieste e ai documenti da fornire a tal fine, mi rivolgo all’autorità cantonale competente.
Certificati che confermano semplicemente la partecipazione a un corso di lingua così come i test di valutazione completati online non sono sufficienti.
Gli anni trascorsi con una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE o con un permesso Ci sono computati?
Gli anni trascorsi con un permesso L non vengono computati.
Gli anni trascorsi in Svizzera con un permesso N non vengono computati nella durata del soggiorno; gli anni trascorsi con un permesso F contano per metà (art. 33 cpv. 1 lett. b LCit).
Le spese della procedura di naturalizzazione agevolata in Svizzera per i coniugi dei cittadini svizzeri (art. 21 cpv. 1 LCit) ammontano a CHF 900.–. L’importo totale deve essere versato in anticipo e non viene rimborsato se la domanda non viene rifiutata. Un pagamento rateale non è possibile.
In principio sì. Generalmente il cambio della residenza provoca un prolungamento della procedura in quanto sono necessari ulteriori accertamenti.
Se, ad esempio, a causa di un grave handicap alla vista o all’udito, di una malattia grave o di lunga durata o di una marcata disabilità nell’apprendimento, nella lettura o nella scrittura, non sono in grado di dimostrare le mie conoscenze linguistiche in un futuro prossimo, devo presentare una conferma corrispondente da parte di un medico professionista (relazione del medico, certificato del corso, ecc.). Spetterà alla SEM decidere come tenere conto della mia situazione personale nel fornire la prova delle competenze linguistiche.
Non devo presentare un certificato di lingua se:
- ● parlo e scrivo una lingua nazionale svizzera come lingua madre;
- ● ho frequentato la scuola dell’obbligo in una lingua nazionale svizzera per almeno cinque anni, oppure
- ● ho completato l’istruzione secondaria superiore o terziaria in una lingua nazionale svizzera. In questo caso, tuttavia, devo presentare una conferma che attesti che ho frequentato la scuola dell’obbligo in una lingua nazionale svizzera per almeno cinque anni o che ho completato con successo una formazione di livello secondario superiore (formazione professionale di base, maturità) o terziario (scuola universitaria professionale, università di scienze applicate) in una lingua nazionale svizzera. La scuola dell’obbligo o la formazione a livello secondario superiore o terziario non devono necessariamente essere state frequentate in Svizzera.
Affinché un test o un certificato di lingua siano presi in considerazione nella procedura di naturalizzazione, devono essere inclusi nell’elenco dei certificati di lingua riconosciuti.
Non sono sufficienti gli attestati di frequenza di un corso di lingua e i test di ingresso compilati online.
Nota bene: Per l’art. 24a (straniero/a della terza generazione), la prova delle conoscenze linguistiche è fornita dalla conferma di aver frequentato la scuola dell’obbligo in Svizzera per almeno cinque anni.
La prova si considera fornita se:
- ● parlo e scrivo una lingua nazionale svizzera come lingua madre;
- ● ho frequentato la scuola dell’obbligo in una lingua nazionale svizzera per almeno cinque anni;
- ● ho completato l’istruzione secondaria superiore o terziaria in una lingua nazionale svizzera; oppure
- ● sono in possesso di un certificato linguistico che attesta la competenza linguistica (orale almeno con un livello di riferimento B1 e scritta con un livello di riferimento A2 del Quadro europeo di riferimento per le lingue) che è incluso nell’elenco dei certificati linguistici riconosciuti.
Nota bene: Per l’art. 24a (straniero/a della terza generazione), la prova delle conoscenze linguistiche è fornita dalla conferma di aver frequentato la scuola dell’obbligo in Svizzera per almeno cinque anni.
Devo dimostrare di possedere competenze linguistiche orali in una lingua nazionale svizzera con un livello di riferimento B1 e competenze linguistiche scritte con un livello di riferimento A2 del Quadro europeo di riferimento per le lingue (art. 6 OCit).