Criteri ulteriori di naturalizzazione applicabili: «matrimonio con una persona svizzera» e «cittadino/a straniero/a di 3a generazione»
Matrimonio stabile (solamente per l’articolo 21.1)
Per poter ottenere una naturalizzazione agevolata, il suo matrimonio deve essere stabile, ossia integro e orientato al futuro. Non vi deve essere alcuna intenzione di separarsi o di divorziare. In linea di principio, i coniugi devono vivere insieme allo stesso indirizzo (sono possibili eccezioni giustificate in caso di motivi di salute o professionali).
Consulti il capitolo 4, paragrafo 421 del manuale
Integrazione riuscita
Per poter ottenere una naturalizzazione agevolata, deve soddisfare i seguenti criteri di integrazione:
1. Non ha esecuzioni non pagate.
2. Ha pagato le sue tassazioni definitive.
3. Non ha alcuna iscrizione nel casellario giudiziale.
4. Rispetta i valori della Costituzione federale.
5. Riesce a parlare (B1) e a scrivere (A2) in una lingua nazionale.
6. È finanziariamente indipendente.
7. Aiuta la sua famiglia a integrarsi in Svizzera.
8. Possiede delle conoscenze di base sulla Svizzera.
9. Partecipa alla vita sociale e culturale della Svizzera.
Consulti il capitolo 4, paragrafo 422/1 del manuale
Nessuna minaccia alla sicurezza interna o esterna della Svizzera
Per poter ottenere una naturalizzazione agevolata, non deve mettere in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Lei non era / è coinvolto e non sosteneva / sostiene attività legate a:
– terrorismo,
– estremismo violento,
– crimine organizzato,
– strutture mafiose,
– riciclaggio di denaro o
– spionaggio.
Consulti il capitolo 4, paragrafo 422/2 del manuale
Ho preso nota degli ulteriori requisiti per la naturalizzazioneFAQ – Domande ricorrenti
Per l’art. 21.1 (matrimonio con un/a cittadino/a svizzero/a e residenza in Svizzera): Sì. Il/la coniuge svizzero/a deve tuttavia annunciarsi presso la rappresentanza svizzera. Generalmente il cambio della residenza provoca un prolungamento della procedura in quanto sono necessari ulteriori accertamenti.
Per l’art. 24a (straniero/a della terza generazione): No.
In principio sì. Generalmente il cambio della residenza provoca un prolungamento della procedura in quanto sono necessari ulteriori accertamenti.
Non devo presentare un certificato di lingua se:
- ● parlo e scrivo una lingua nazionale svizzera come lingua madre;
- ● ho frequentato la scuola dell’obbligo in una lingua nazionale svizzera per almeno cinque anni, oppure
- ● ho completato l’istruzione secondaria superiore o terziaria in una lingua nazionale svizzera. In questo caso, tuttavia, devo presentare una conferma che attesti che ho frequentato la scuola dell’obbligo in una lingua nazionale svizzera per almeno cinque anni o che ho completato con successo una formazione di livello secondario superiore (formazione professionale di base, maturità) o terziario (scuola universitaria professionale, università di scienze applicate) in una lingua nazionale svizzera. La scuola dell’obbligo o la formazione a livello secondario superiore o terziario non devono necessariamente essere state frequentate in Svizzera.
La prova si considera fornita se:
- ● parlo e scrivo una lingua nazionale svizzera come lingua madre;
- ● ho frequentato la scuola dell’obbligo in una lingua nazionale svizzera per almeno cinque anni;
- ● ho completato l’istruzione secondaria superiore o terziaria in una lingua nazionale svizzera; oppure
- ● sono in possesso di un certificato linguistico che attesta la competenza linguistica (orale almeno con un livello di riferimento B1 e scritta con un livello di riferimento A2 del Quadro europeo di riferimento per le lingue) che è incluso nell’elenco dei certificati linguistici riconosciuti.
Nota bene: Per l’art. 24a (straniero/a della terza generazione), la prova delle conoscenze linguistiche è fornita dalla conferma di aver frequentato la scuola dell’obbligo in Svizzera per almeno cinque anni.